La sentenza dopo il ricorso di due studenti torinesi: non è reato “risparmiare” sui film
scagionati nonostante avessero un programma per eliminare i dispositivi di protezione
Ma la sentenza si riferisce a un caso precedente alla legge del 2004 sul diritto d’autore
I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore, la numero 633/41, sottoposta a tutta una serie di modifiche in anni recenti: nell’ultima formulazione, il primo prevede “la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae”; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi “riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.
Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto “deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp”.
Per “fine di lucro”, infatti, “deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso”.
Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione “non emerge – avvertono i giudici – dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa”.
(20 gennaio 2007)
TI MERAVIGLI?
per la verità un po’ sì
comi protetto da copyright
No, da comyright
infatti….
Notizia del 22 gennaio 2007 – 17:45
Il download di file protetti rimane un reato
L’ultima sentenza della Cassazione ha fatto sognare milioni di internauti. Attenzione però, scaricare materiale protetto è illegale e la sentenza si riferisce a dei fatti risalenti al 1999
di SKA
La notizia che in questi giorni ha scosso la rete è quella relativa alla sentenza della cassazione che reciterebbe Lecito scaricare cd e film da Internet senza lucro (testo della sentenza).
Attenzione, non è così.
Via Luca trovo delle chiarificazioni tratte da Punto Informatico, (anche l’interessante parere di Carlo Sgarzi)
Infatti con le attuali normative vigenti scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d’autore non è legale:
le normative attuali prevedono che il semplice downloadsia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione dimateriali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Ilfatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato nonè dunque una novità: è, e rimane, un illecito.
(da Punto Informatico).
Ma allora perchè questa sentenza della Cassazione direbbe il contrario?
Semplicemente perchè i fatti cui si riferisce la Cassazione risalgono al 1999,ed è quindi sulle norme dell’epoca che la Corte si è espressa. Dal 1999ad oggi le modifiche della normativa sul diritto d’autore (633/41) sonoalmeno cinque, la più interessante ed importante è la famosa Legge Urbani(128/2004) in cui venne totalmente stravolto il concetto stesso di lucro con l’articolo 171 bis che recita : «trarre profitto dalla duplicazione abusiva del materiale protetto dalla tutela del diritto d’autore».
La differenza tra lucro e profitto è pressochè abissale : il non acquisto di un album o film scaricato daInternet, pur non procurando lucro, procura certamente profitto.
Al di là delle imprecisioni, l’effetto peggiore dell’eco avuto dalla notizia è l’errata convinzioneche da domani avranno tutti coloro che scaricano file protetti dacopyright: la certezza di compiere un’attività lecita sottol’inesistente protezione di una sentenza della Cassazione cheriguardava tutt’altro.
(cit. dall’articolo di C.Sgarzi.)
Insomma, continuate a fare attenzione a ciò che scaricate e se lo fate tenete sempre presenti i rischi.
Tratto da: http://www.terzoocchio.org
fucilarli tutti